Articolo 77 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Determinazione delle pene accessorie

Dispositivo

Note

(1) Nel caso siano da applicare delle pene accessorie (v.28 ss.), non si tiene conto del cumulo, in quanto rilevano solo i singoli reati e le singole pene relative. Quindi nel caso, ad esempio, di una persona condannata per estorsione (art. 629) e per corruzione (art. 318), si applicherà la pena accessoria prevista per quest'ultimo reato dall'art. 32 quater (Incapacità di contrattare con la P.A).

(2) Similmente a quanto previsto per le pene principali, anche per le pene accessorie di ugual specie si applica il principio del cumulo materiale, salvi i limiti previsti dall'art. 79 del c.p.che temperano il sistema sanzionatorio, onde evitare inasprimenti eccessivi di pena.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 33967/2023

2Cass. pen. n. 36308/2019

3Cass. pen. n. 39784/2014

4Cass. pen. n. 51526/2013

5Cass. pen. n. 11683/1997

6Cass. pen. n. 3253/1986