Articolo 77 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Determinazione delle pene accessorie

Dispositivo

Per determinare le pene accessorie [28] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi (1).

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (2).

Note

(1) Nel caso siano da applicare delle pene accessorie (v.28 ss.), non si tiene conto del cumulo, in quanto rilevano solo i singoli reati e le singole pene relative. Quindi nel caso, ad esempio, di una persona condannata per estorsione (art. 629) e per corruzione (art. 318), si applicherà la pena accessoria prevista per quest'ultimo reato dall'art. 32 quater (Incapacità di contrattare con la P.A).

(2) Similmente a quanto previsto per le pene principali, anche per le pene accessorie di ugual specie si applica il principio del cumulo materiale, salvi i limiti previsti dall'art. 79 del c.p.che temperano il sistema sanzionatorio, onde evitare inasprimenti eccessivi di pena.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 33967/2023

Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali è intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, già ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33967 del 16 maggio 2023)

2Cass. pen. n. 36308/2019

Nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 77 cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite".(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36308 del 21 maggio 2019)

3Cass. pen. n. 39784/2014

In tema di pena accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis, uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod. pen., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39784 del 12 giugno 2014)

4Cass. pen. n. 51526/2013

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 51526 del 20 dicembre 2013)

5Cass. pen. n. 11683/1997

Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l'art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all'art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11683 del 16 dicembre 1997)

6Cass. pen. n. 3253/1986

È legittima la scissione del reato continuato ai soli effetti dell'applicazione di pene accessorie istituite in tempo intermedio ai fatti continuati. (Fattispecie in tema di pene accessorie per il reato di emissione di assegni a vuoto).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3253 del 28 aprile 1986)