Articolo 105 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Professionalità nel reato

Dispositivo

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [102]-[104] (1), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo [133], debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [106], [107], [109].

Note

(1) Affinché possa essere un soggetto consideratodelinquente professionale, si richiede il ricorrere di alcuni presupposti. In primo luogo, devono essere presenti le condizioni per la dichiarazioni di abitualità, non essendo quindi necessario che il reo sia stato dichiarato delinquente abituale e il soggetto deve ovviamente riportare una condanna per altro reato, delitto o contravvenzione. Poi deve essere accertata la pericolosità sociale e il fatto che l'attività criminosa costituisce per questo fonte di sostentamento per il reo, il quale ha su questa costituito un sistema di vita. La dichiarazione di professionalità poi si estingue solo per effetto della riabilitazione.Si ricordi che la legge n. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha abrogato le presunzioni di pericolosità, ha reso, diversamente dall'originaria formulazione che ricalcava l'abitualità nelle sue due forme (presunta dalla legge/ritenuta dal giudice), sempre necessaria la concreta verifica dei presupposti da parte dell’organo giudicante.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 21524/2024

La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21524 del 12 aprile 2024)

2Cass. pen. n. 13463/2019

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando risulti che l'imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13463 del 5 novembre 2019)

3Cass. pen. n. 2483/1969

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è qualifica che si attribuisce quando risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché continua dalla reiterazione delle sue azioni criminose. Pertanto è nulla la sentenza che dichiari l'imputato delinquente professionale in considerazione delle condanne precedentemente riportate o della precedente dichiarazione di abitualità, senza motivare circa il fatto che egli viva anche in parte dei proventi del reato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2483 del 15 dicembre 1969)

4Cass. pen. n. 881/1967

Ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato non è sufficiente la contestazione della recidiva sia pure nella forma più grave, perché, a norma dell'art. 105 c.p., essa deve fondarsi sulla valutazione di una serie di altre circostanze che l'imputato deve preventivamente conoscere per potersene efficacemente difendere. Pertanto la incompleta contestazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la dichiarazione di professionalità nel reato è, ai sensi dell'art. 186 n. 3 c.p.p., causa di nullità assoluta e insanabile della decisione nella parte concernente la dichiarazione medesima e la conseguente misura di sicurezza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 881 del 10 maggio 1967)