Articolo 106 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Dispositivo

Note

(1) La norma chiarisce che per le dichiarazioni di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, si deve tener conto della sospensione condizionale della pena, della prescrizione della pena, della liberazione condizionale, dell'indulto, della grazia e dell'amnistia impropria. Invece non si tengono in considerazione, per lo scopo predetto, di quegli istituti che estinguono gli effetti penali, come la riabilitazione, l'abolitio criminise la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 49935/2023

2Cass. pen. n. 5859/2011

3Cass. pen. n. 9083/1983