Articolo 108 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Tendenza a delinquere

Dispositivo

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo [133], riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole [109].

La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli [88] e [89] (1).

Note

(1) Affinché possa essere dichiarata tale forma di delinquenza qualificata, è necessario il ricorrere di precisi requisiti. Innanzitutto il soggetto deve aver commesso un delitto non colposo lesivo della vita o dell'incolumità personale, poi deve risultare una sua speciale inclinazione a delinquere, coordinata ontologicamente ad un'indole particolarmente malvagia. Sante la difficoltà di definire i concetti di "inclinazione a delinquere" e di "indole malvagia", si tratta di un istituto dalla scarsa applicazione pratica.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 14014/2011

La misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è obbligatoria nei confronti di colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di cui sia stata accertata dal giudice la pericolosità sociale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14014 del 9 marzo 2011)