Articolo 109 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Dispositivo

Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza [216], [226], [230] (1).

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena [205]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [c.p.p. [533], non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna (2).

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [178]-[181]; c.p.p. [683].

Note

(1) Dalle dichiarazioni di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere discende l'applicazione di misure di sicurezza, le quali devono essere accertate e dichiarate espressamente dal giudice. A ciò si aggiunga che la dichiarazione di delinquenza qualificata comporta inoltre l'interdizione perpetua da pubblici uffici (art. 28), l'inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto, il divieto di sospensione condizionale della pena (art. 164), l'esclusione della prescrizione della pena per i delitti e il raddoppio di tale termine per le contravvenzioni (art. 172-173), nonché del termine per la riabilitazione (art. 179), ma anche l'inapplicabilità dell'attenuante dell'art. 62 del c.p., n. 3 e il divieto di ricovero in un ospedale civile in caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148).Quando si tratta di contravvenzioni poi si verifica il divieto della sospensione condizionale della pena (art. 164) e l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 del c.p.n. 3.

(2) La dichiarazione di tendenza a delinquere può essere revocata dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 21, l. 10 ottobre 1986, n. 663.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 2422/2024

In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2422 del 21 novembre 2024)

2Cass. pen. n. 8862/2022

La dichiarazione di abitualità nel reato, ritenuta dal giudice ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo, ha natura costitutiva e, se adottata con la sentenza di condanna, produce i suoi effetti solo dopo la sua irrevocabilità, mentre, se disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione o del magistrato di sorveglianza, ha efficacia immediata, stante l'esecutività del provvedimento.–Nel procedimento di sorveglianza di appello relativo alla dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal magistrato di sorveglianza, la valutazione sulla dedizione al delitto del condannato deve essere riferita al momento in cui è stata adottata l'ordinanza impugnata.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8862 del 2 febbraio 2022)

3Cass. pen. n. 2698/2010

La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo dato che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2698 del 10 dicembre 2010)

4Cass. pen. n. 2851/1989

Anche quando l'abitualità nel reato è presunta dalla legge, non è consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un'attuale concreta pericolosità sociale. Ne consegue pertanto, qualora ricorra un caso di abitualità presunta dalla legge, la necessità della sospensione dell'esecuzione formale del titolo, che spetta alla competenza del pubblico ministero o del pretore, in attesa della decisione sull'attuale concreta pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza, il cui intervento può essere sollecitato anche di ufficio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2851 del 10 gennaio 1989)

5Cass. pen. n. 1683/1989

Dopo l'entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102 c.p. — non è consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1683 del 10 gennaio 1989)

6Cass. pen. n. 3185/1984

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984)