Articolo 129 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Irrevocabilità ed estensione della richiesta

Dispositivo

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile. Le disposizioni degli articoli [122] e [123] si applicano anche alla richiesta (1).

Note

(1) Una volta che la richiesta del ministro di giustizia è stata presentata non può più essere revocata. Inoltre, in caso di pluralità di soggetti coinvolti, se si tratta di più persone offese dal reato, la richiesta potrà essere esercitata anche in relazione a solo una di queste, qualora, invece, siano stati più d'uno coloro che hanno commesso il fatto, il provvedimento del ministro avrà effetto su tutti loro.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 24508/2023

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata (anche) di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24508 del 27 aprile 2023)

2Cass. pen. n. 8593/1988

La nota con cui il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autorità giudiziaria competente che non intende promuovere procedimento penale contro un cittadino italiano per un reato da questi commesso all'estero in danno di cittadino straniero non assume la qualifica di rinuncia all'esercizio della potestà conferita dalla legge al ministro, ma si configura come manifestazione negativa di volontà dell'organo competente volta a non valersi della potestà di dare impulso al procedimento penale nello Stato. Si tratta di un comune atto amministrativo e come tale passibile di revoca. Ne consegue che deve essere riconosciuta piena validità giuridica alla richiesta di procedimento inoltrata dallo stesso ministro successivamente alla manifestazione di diniego anche perché, trattandosi comunque, di una condizione di procedibilità, mentre è espressamente prevista la irrevocabilità della manifestazione positiva (art. 129 prima parte c.p.) nessuna previsione esiste per la manifestazione negativa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8593 del 3 agosto 1988)