Articolo 130 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Istanza della persona offesa
Dispositivo
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa [9], [10], l'istanza [c.p.p. [341] è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [128], [129]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (1).
Note
(1) Peristanza di procedimentosi intende la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato compiuto all'estero può chiedere che l'autorità giudiziaria proceda per lo stesso. Si tratta di un istituto ibrido, che in parte richiama la querela, in parte la richiesta. Analogamente a quest'ultima è infatti, una volta proposta è irrevocabile. Però, al pari della querela, non richiede particolari formule rituali, essendo valida anche se proposta contro ignoti o indipendentemente dall'esatta qualificazione del fatto contestato. Inoltre si ricordi che è un particolarità di tale condizione, la possibilità di essere proposta dai prossimi congiunti, quando la persona offesa dal reato, è deceduta in conseguenza di questo.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 457/1970
L'istanza di procedimento non è legata all'uso di formule sacramentali ed è valida anche se sia stata proposta contro ignoti, giacché, per la sua validità, è sufficiente che essa indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell'autore dello stesso anche se non sia noto, spettando poi all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo. L'istanza di procedimento proposta per un determinato reato, è, al pari della querela, valida ed efficace per la perseguibilità di altro reato ritenuto dal giudice, diverso da quello qualificato e segnalato dall'istante, essendo compito del giudice dare l'esatto nomen iuris al fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 457 del 27 febbraio 1970)