Articolo 131 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Dispositivo

Nei casi preveduti dall'articolo [84], per il reato complesso si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio (1).

Note

(1) La norma in esame si riferisce al cosiddettoreato complessoo composto, che si configura quando la legge prevede come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che di per sé stessi costituirebbero reati diversi. Quindi, all'interno di tale figura rientrano due diverse configurazioni: 1) i singoli reati assurgono ad elementi costitutivi del reato complesso (il caso tipico è quello della rapina (art. 628), che rappresenta la sintesi del furto (art. 624) e della violenza privata (art. 610); 2) i singoli reati assurgono uno ad elemento costitutivo e l'altro a circostanza aggravante (si pensi all'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5), in quanto la condotta aggravante costituisce autonomo reato (art. 609 bis). Una volta accertato che devono essere due o più i reati che confluiscono nella fattispecie complessa, è indifferente quale delle due configurazioni si realizzi, in quanto ciò che rileva è che in nessun caso tali reati possono essere puniti autonomamente. L'unico reato cui ci si riferisce è, dunque, quello complesso, quale unico fatto-reato punibile, dal omento che assume piena autonomia rispetto ai reati che lo compongono.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 9822/1986

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, che prevede la querela della persona offesa, mantiene ferma questa previsione di procedibilità anche nella ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, poiché la norma di cui all'art. 393 c.p. oltre gli elementi propri e caratteristici della sua natura specializzante, contiene anche tutti gli elementi generali di cui all'art. 612 secondo comma c.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9822 del 25 settembre 1986)