Articolo 90 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Stati emotivi o passionali

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in esame si riferisce agli stati emotivi e passionali che sono verificabili in una persona sana e, come tale, ritenuta idonea a controllare la propria affettività (si pensi alla gelosia). Questi non possono escludere o diminuire l'imputabilità in quanto possono assumere rilevanza come cause di esclusione o attenuazione dell'imputabilità solo quegli stati emotivi e passionali che dipendono da una vera e propria infermità di mente. Di qui la considerazione di inutilità della norma, espressa da larga parte della dottrina.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 9843/2013

2Cass. pen. n. 37020/2006

3Cass. pen. n. 24696/2004

4Cass. pen. n. 24614/2003

5Cass. pen. n. 967/1998

6Cass. pen. n. 1435/1996

7Cass. pen. n. 11373/1995

8Cass. pen. n. 4954/1993

9Cass. pen. n. 1347/1991

10Cass. pen. n. 6710/1983

11Cass. pen. n. 3171/1981