Articolo 91 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Dispositivo

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613], [690].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [688] (1).

Note

(1) Il legislatore, in merito all'ubriachezza, ha operato un distinguo tra ubriachezza volontaria (art. 92) o accidentale. La norma in esame considera quest'ultima ipotesi, ovvero la cd.ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, quindi determinata da un fattore imprevedibile o inevitabile che esclude la possibilità di muovere un qualsiasi rimprovero al soggetto agente. Si tratta di un'ipotesi di difficile verificazione, di cui si riportano esempi di scuola quali quelli del soggetto che lavorando in una distilleria si ubriaca a causa dei vapori alcoolici o del soggetto che, per scherzo altrui, ingerisce una bevanda alcoolica, ritenendola analcolica, o di chi assume, senza saperlo, un farmaco che accentua gli effetti dell'alcool, anche in dosi minime e quindi altrimenti innocue.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 18220/2015

La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto ascrittogli.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18220 del 11 marzo 2015)

2Cass. pen. n. 35543/2012

Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35543 del 17 luglio 2012)

3Cass. pen. n. 14610/1986

L'ubriachezza accidentale rappresenta un'ipotesi eccezionale, rispetto all'ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità che sia prescritta dalla legge.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14610 del 23 dicembre 1986)

4Cass. pen. n. 1391/1975

L'eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1391 del 28 giugno 1975)

5Cass. pen. n. 1265/1969

L'ubriachezza è accidentale quando l'agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1265 del 28 maggio 1969)