Articolo 155 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Accettazione della remissione
Dispositivo
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata (1).
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'art. [153] (2).
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
Note
(1) La remissione, al pari della querela, si caratterizza per avere effetto estensivo.
(2) Vengono quindi ad applicarsi in merito alla capacità di accettare le medesime prescrizioni che regolano l'esercizio del diritto di remissione.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. pen. n. 44782/2024
Il procuratore speciale, nominato per la proposizione della querela, per la sua remissione o per l'accettazione della remissione, ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se tale facoltà è prevista dalla procura speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali atti, per quanto non previsti dal codice di rito e nei limiti di compatibilità con la natura e con gli scopi loro riconosciuti dalla legge, sono disciplinati dagli ordinari principi civilistici, in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione della facoltà di subdelega al procuratore speciale).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44782 del 20 novembre 2024)
2Cass. pen. n. 34927/2023
La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti, ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello del coimputato, si estende a quest'ultimo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 34927 del 25 maggio 2023)
3Cass. pen. n. 48272/2022
L'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o, comunque, messo in condizione di conoscere tale circostanza, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 48272 del 11 novembre 2022)
4Cass. pen. n. 19675/2019
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19675 del 25 febbraio 2019)
5Cass. pen. n. 44377/2014
L'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'art. 155, comma secondo, cod. pen., opera a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso con questi ultimi.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44377 del 8 luglio 2014)
6Cass. pen. n. 27610/2011
L'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 27610 del 13 luglio 2011)
7Cass. pen. n. 12375/2011
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12375 del 28 marzo 2011)
8Cass. pen. n. 2776/2011
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2776 del 26 gennaio 2011)
9Cass. pen. n. 19568/2010
La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 c.p.). Ne deriva che integra l'accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell'intervenuta remissione, all'udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un'ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19568 del 24 maggio 2010)
10Cass. pen. n. 43414/2008
L'accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l'accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l'avallo del curatore non dissenziente.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43414 del 20 novembre 2008)
11Cass. pen. n. 30614/2008
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30614 del 22 luglio 2008)
12Cass. pen. n. 34421/2007
La mancata comparizione dell'imputato — al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l'espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l'accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio — assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34421 del 12 settembre 2007)
13Cass. pen. n. 36078/2004
La remissione della querela proposta nei confronti dell'intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., stante l'autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all'effetto estensivo di cui all'art. 155, comma secondo, c.p., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36078 del 8 settembre 2004)
14Cass. pen. n. 31864/2002
L'effetto estensivo previsto dall'art. 155, secondo comma, c.p. nel caso di remissione di querela in favore del coimputato, opera anche nel caso in cui quest'ultimo abbia precedentemente patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31864 del 24 settembre 2002)