Articolo 156 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Estinzione del diritto di remissione
Dispositivo
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (1).
Note
(1) Si ricordi che successivamente alla morte del titolare del diritto di remissione della querela, gli eredi possono subentrare nell'esercizio dello stesso, a condizione però che siano tutti d'accordo. In merito si ricordi infatti che la Corte Costituzionale negli anni Settanta ha proprio dichiarato l'articolo in esame parzialmente illegittimo, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, in quanto specificatamente non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 12778/2020
Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, c.p.p., mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 12778 del 27 febbraio 2020) Corte cost. n. 151/1975È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.(Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 19 giugno 1975)