Articolo 183 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Concorso di cause estintive

Dispositivo

Note

(1) A tal proposito si ricordi che la sospensione condizionale della pena e l'indulto non sono tra loro incompatibili. Quindi la concessione della prima non preclude l'applicabilità del secondo, dal momento che la sospensione produce i suoi effetti solo eventualmente in seguito alla decorrenza del tempo, mentre l'indulto porta all'estinzione della pena immediatamente.

(2) La norma non fa riferimento alla sorte degli effetti civili, nel caso vi siano più cause estintive del reato o della pena che intervengano in tempi diversi. Si presume dunque che la causa intervenuta successivamente non li faccia venir meno, quindi cessano solo gli effetti penali non ancora estinti dalla causa antecedente.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 15109/2020

2Cass. pen. n. 49864/2013

3Cass. pen. n. 2388/1996

4Cass. pen. n. 6388/1996

5Cass. pen. n. 1877/1994

6Cass. pen. n. 1228/1993

7Cass. pen. n. 14369/1990

8Cass. pen. n. 12628/1990

9Cass. pen. n. 1869/1984

10Cass. pen. n. 7419/1983

11Cass. pen. n. 1728/1982

12Cass. pen. n. 278/1969

13Cass. pen. n. 8/1966