Articolo 184 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Estinzione della pena [di morte], dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Dispositivo
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia [151], [174], la pena [di morte o] dell'ergastolo (1) è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l'isolamento diurno, applicato alla norma del capoverso dell'art. [72], la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni (2).
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo [72]. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
Note
(1) La pena di morte è stata soppressa nel nostro ordinamento, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, come spiegato in nota all'art. 17 del c.p..
(2) Nell'ipotesi in cui concorrano un delitto che importa la pena dell'ergastolo ed uno che importa una pena detentiva temporanea, l'eventuale causa di estinzione della pena (amnistia, indulto o grazia) relativa all'ergastolo, riguarda solo su quest'ultimo e quindi il reo deve scontare per intero la pena stabilita per il reato concorrente.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 25982/2023
La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25982 del 2 marzo 2023)