Articolo 414 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli [600], [600] e [600], anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo [600], [600], [609], [609] e [609] è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (2).
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
Note
(1) L'articolo aggiunto dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori.
(2) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla condotta di cui all'art. 414, dal quale si differenzia per la specificità delle fattispecie delittuose cui è finalizzata la condotta.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 14953/2024
In tema di reati contro la pietà dei defunti, il delitto di occultamento di cadavere differisce da quello di distruzione, soppressione o sottrazione dello stesso, in quanto, nel primo, il celamento ha carattere temporaneo, poiché deve essere operato in modo tale che il corpo sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel secondo, il nascondimento deve assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come soppressione di cadavere il posizionamento dello stesso, ricoperto da assi di legno e da uno pneumatico, all'interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, destinati all'autocompattatore e allo smaltimento in discarica).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14953 del 13 febbraio 2024)
2Cass. pen. n. 23943/2021
Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto, richiedendo l'effettiva idoneità della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia, ed a dolo generico, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23943 del 4 maggio 2021)