Articolo 187 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

Dispositivo

Note

(1) La solidarietà di cui parla la norma si riferisce, nel caso di di concorso tra più soggetti nel reato, solo ai coloro che sono stati condannati per uno stesso reato e non quindi tra gli autori dei singoli episodi criminosi nel caso siano stati condannati con unica sentenza per reati commessi in tempi diversi e senza precedente intesa. Tale partecipazione è richiesta anche nell'ipotesi di reato continuato per la sussistenza della solidarietà nelle obbligazioniex delicto.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 8666/2019

2Cass. pen. n. 32352/2014

3Cass. pen. n. 7671/2001

4Cass. pen. n. 10614/1990