Articolo 188 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Dispositivo
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145] n. 2; c.p.p. [692], [535] (1), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740] (2).
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato (3).
Note
(1) Le spese per il mantenimento, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si limitano agli alimenti ed al corredo e comunque sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale. A queste si aggiungono le spese patrimoniali, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale (artt.535 e691-695 c.p.p.).
(2) Nel caso il condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito, intesa come rinunzia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 56, l. 26 luglio 1975, n. 354).
(3) La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato verso lo Stato, si tratta dunque di un obbligo personale, per questo non trasmissibile.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 24401/2015
Il Magistrato di sorveglianza non è competente a decidere in relazione alla istanza di remissione del debito concernente le spese di mantenimento del condannato in ospedale psichiatrico giudiziario, poichè le stesse hanno carattere di spese sanitarie e non di spese processuali.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24401 del 9 aprile 2015)
2Cass. pen. n. 28081/2013
La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013)
3Cass. pen. n. 5404/2001
Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5404 del 23 gennaio 2001) Corte cost. n. 98/1998È costituzionalmente illegittimo l'art. 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; è illegittimo costituzionalmente l'art. 273, primo periodo, del R.D. n. 2701/1865, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolvibilità» e l'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.(Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 6 aprile 1998)