Articolo 192 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Dispositivo

Note

(1) La norma, che tratta la cosiddettaazione revocatoria penale, si riferisce agli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato, e non quindi dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato. Tra questi rientrano la donazione modale (art. 793) e la donazione remuneratoria (art. 770)

(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p.,in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 42213/2021

2Cass. pen. n. 20646/2021

3Cass. pen. n. 1294/2000