Articolo 192 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Dispositivo
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo [189] [c.c. 2901] (1) (2).
Note
(1) La norma, che tratta la cosiddettaazione revocatoria penale, si riferisce agli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato, e non quindi dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato. Tra questi rientrano la donazione modale (art. 793) e la donazione remuneratoria (art. 770)
(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p.,in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 42213/2021
La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42213 del 6 ottobre 2021)
2Cass. pen. n. 20646/2021
In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20646 del 5 maggio 2021)
3Cass. pen. n. 1294/2000
La rinunzia all'eredità da parte del colpevole, non può qualificarsi come atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 192 c.p., e non può quindi considerarsi inefficace rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1294 del 6 aprile 2000)