Articolo 193 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Dispositivo

Note

(1) Lamalafedeè stata intesa dalla Cassazione come conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall'alienante, nonché del pregiudizio subito dal creditore, non essendo richiesto esplicitamente un accordo con il terzo contraente diretto a danneggiare il creditore.

(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 4724/2019

2Cass. pen. n. 7586/2019