Articolo 195 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Diritti dei terzi

Dispositivo

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901] (1).

Note

(1) Il riferimento si coglie qui ai cosiddetti terzi sub-acquirenti o acquirenti mediati.