Articolo 194 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato

Dispositivo

Note

(1) Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..

(2) La norma quindi stabilisce la revocabilità di atti di disposizione patrimoniale sorti anteriormente al credito, ad eccezione del caso in cui si siano anteriori di un anno rispetto al fatto commesso. Il legislatore si è qui differenziato nella disciplina rispetto a quanto previsto in ambito civile, dove non vi sono limitazioni di tempo per la revocabilità.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 20646/2021