Articolo 201 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Dispositivo

Note

(1) La dottrina è concorde che il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza non è ammissibile per i fatti non costituenti reato, ma per i quali la legge italiana prevede come la possibilità di un misura di sicurezza.