Articolo 202 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Applicabilità delle misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Una misura di sicurezza può quindi trovare applicazione solo al ricorrere di duecondizioni: la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (presupposto oggettivo) e la pericolosità sociale e criminale del soggetto (presupposto soggettivo). Quest'ultimo è condizione essenziale per l'applicazione e il mantenimento della misura di sicurezza, in quanto questa può aversi anche quando ricorra solo questo presupposto ovvero in quei casi tassativi in cui il legislatore fa prevalere l'esigenza rieducativa sulla oggettiva realizzazione di un fatto non costituente reato, definibile quindiquasi-reato(v.49 e115).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 47128/2023

2Cass. pen. n. 6596/2023

3Cass. pen. n. 43824/2019

4Cass. pen. n. 44339/2015

5Cass. pen. n. 41677/2010