Articolo 202 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Applicabilità delle misure di sicurezza

Dispositivo

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (1).

Note

(1) Una misura di sicurezza può quindi trovare applicazione solo al ricorrere di duecondizioni: la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (presupposto oggettivo) e la pericolosità sociale e criminale del soggetto (presupposto soggettivo). Quest'ultimo è condizione essenziale per l'applicazione e il mantenimento della misura di sicurezza, in quanto questa può aversi anche quando ricorra solo questo presupposto ovvero in quei casi tassativi in cui il legislatore fa prevalere l'esigenza rieducativa sulla oggettiva realizzazione di un fatto non costituente reato, definibile quindiquasi-reato(v.49 e115).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 47128/2023

E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante la misura di sicurezza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47128 del 19 ottobre 2023)

2Cass. pen. n. 6596/2023

Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6596 del 23 gennaio 2023)

3Cass. pen. n. 43824/2019

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolosità sociale in ragione della gravità del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell'imputato nell'ambito di una struttura associativa mafiosa.)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43824 del 19 giugno 2019)

4Cass. pen. n. 44339/2015

A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44339 del 3 novembre 2015)

5Cass. pen. n. 41677/2010

Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41677 del 25 novembre 2010)