Articolo 207 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Revoca delle misure di sicurezza personali

Dispositivo

Note

(1) Essendo dirette alla rieducazione del soggetto, l'efficacia delle misure di sicurezza, a differenza delle pene, dipende proprio dal raggiungimento dello scopo cui sono preposte.

(2) Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 1974, n. 110.

(3) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 10424/2024

2Cass. pen. n. 40801/2021

3Cass. pen. n. 49242/2017

4Cass. pen. n. 46938/2004

5Cass. pen. n. 2095/1993

6Cass. pen. n. 5856/1986