Articolo 207 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Revoca delle misure di sicurezza personali

Dispositivo

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203] (1).

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (2).

[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.] (3)

Note

(1) Essendo dirette alla rieducazione del soggetto, l'efficacia delle misure di sicurezza, a differenza delle pene, dipende proprio dal raggiungimento dello scopo cui sono preposte.

(2) Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 1974, n. 110.

(3) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 10424/2024

In tema di libertà vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolosità sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10424 del 17 dicembre 2024)

2Cass. pen. n. 40801/2021

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata della libertà vigilata proposta a distanza di sei mesi dall'avvio dell'esecuzione e fondata su elementi non significativi quali l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e la assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40801 del 19 maggio 2021)

3Cass. pen. n. 49242/2017

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, non è necessario che sia prossimo il termine della pena. (Fattispecie in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49242 del 26 ottobre 2017)

4Cass. pen. n. 46938/2004

La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46938 del 2 dicembre 2004)

5Cass. pen. n. 2095/1993

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2095 del 10 luglio 1993)

6Cass. pen. n. 5856/1986

È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità sociale e cioè l'obbligatorietà ed automatica applicazione della misura di sicurezza quando si sia in presenza di condizioni, le quali consentono di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte dell'agente entro un certo spazio di tempo, corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza; del resto, la rigida logica della presunzione di pericolosità non è più assoluta dopo che la Corte costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimi il secondo ed il terzo comma dell'art. 207 c.p., ha reso possibile verifiche giudiziali del perdurare o meno della pericolosità sociale del soggetto anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5856 del 19 giugno 1986)