Articolo 208 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Riesame della pericolosità

Dispositivo

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa [c.p.p. [679].

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti [c.p.p. [679] (1).

Note

(1) La misura di sicurezza può quindi essere revocata o prorogata, sempre e comunque previa valutazione della sussistenza o meno della pericolosità del soggetto, sulla base di ogni elemento utile. Si ricordi che se vi è già stata proroga, il giudice può procedere ad esaminare la pericolosità in ogni tempo, senza dover attendere lo spirare del termine minimo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 10424/2024

In tema di libertà vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolosità sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10424 del 17 dicembre 2024)

2Cass. pen. n. 32766/2016

In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l'internato sia stato trasferito altrove, per l'esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art.208 cod.pen. è, secondo la regola generale di cui all'art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l'ospedale psichiatrico dal quale il predetto è stato trasferito e non quello del luogo ove si è svolto l'esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalità esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l'eventuale chiusura "medio tempore", dell'O.P.G. di provenienza).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32766 del 27 luglio 2016)

3Cass. pen. n. 2095/1993

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2095 del 10 luglio 1993)