Articolo 208 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Riesame della pericolosità

Dispositivo

Note

(1) La misura di sicurezza può quindi essere revocata o prorogata, sempre e comunque previa valutazione della sussistenza o meno della pericolosità del soggetto, sulla base di ogni elemento utile. Si ricordi che se vi è già stata proroga, il giudice può procedere ad esaminare la pericolosità in ogni tempo, senza dover attendere lo spirare del termine minimo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 10424/2024

2Cass. pen. n. 32766/2016

3Cass. pen. n. 2095/1993