Articolo 210 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Effetti della estinzione del reato o della pena

Dispositivo

Note

(1) La giurisprudenza ha evidenziato come non sia ostativo all'accertamento della pericolosità, ai fini dell'esecuzione della libertà vigilata, l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, dal momento che la misura alternativa della detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche le misure di sicurezza.

(2) La pena di morte è stata eliminata dall'ordinamento, con conseguente assorbimento nell'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 34606/2021

2Cass. pen. n. 18799/2012

3Cass. pen. n. 5500/2009

4Cass. pen. n. 762/2005

5Cass. pen. n. 4077/1995

6Cass. pen. n. 5556/1995

7Cass. pen. n. 5/1993

8Cass. pen. n. 2744/1986