Articolo 209 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Persona giudicata per più fatti

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi diconcorso tra misure di sicurezza, il quale viene risolto nel senso dell'unicità, in presenza di misure della medesima specie. Non è però pacifico cosa il legislatore abbia voluto intendere con l'espressione "medesima specie", di conseguenza la dottrina ha proposto differenti soluzioni. Alcuni propendono per un'interpretazione letterale del comma in esame, quindi ritengono che il riferimento debba essere qui colto in relazione a misure di sicurezza tra loro identiche. Altri, invece, considerano che l'uguaglianza non sia tra le misure, quanto tra la pericolosità alla base delle stesse.

(2) Secondo alcuni autori tale comma dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato, in virtù dell'abrogazione dell' art. 204, con legge 10 ottobre 1986, n. 663 (art. 31 n. 1), che quindi ha eliminato dall'ordinamento penale l'applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza, in presenza di ipotesi tassative di pericolosità sociale presunta.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 46927/2023

2Cass. pen. n. 8133/2022

3Cass. pen. n. 42899/2019

4Cass. pen. n. 133/2003

5Cass. pen. n. 2869/1992

6Cass. pen. n. 1686/1988

7Cass. pen. n. 1333/1971