Articolo 230 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame disciplina la cosiddettalibertà vigilata obbligatoria. Ciò significa che, nei casi previsti, il giudice è tenuto ad applicare tale misura di sicurezza, però sempre previo accertamento della pericolosità del reo, quale condizione imprescindibile, successivamente all'abolizione nell'ordinamento penale italiano della presunzione assoluta di pericolosità sociale (legge 10 ottobre 1986, n.663).

(2) La misura deve essere eseguita dopo aver scontato la pena e a condizione che sussista ancora la pericolosità sociale.

(3) Qualora vi sia anche la liberazione condizionale, la libertà vigilata assume dei connotati particolare rispetto agli altri casi, in quanto manca la determinazione della sua durata minima, nonché la possibilità di proroga. Di conseguenza, la sua durata corrisponde alla residua pena da scontare.

(4) Si ricordi che l'art. 211 prevede la possibilità di applicazione congiunta di misure di sicurezza detentive e non detentive,in quanto entrambe sono sottoposte ad un vaglio della pericolosità sociale del reo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 4302/2023

2Cass. pen. n. 32569/2023

3Cass. pen. n. 867/1992

4Cass. pen. n. 10527/1988

5Cass. pen. n. 2177/1987