Articolo 231 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Trasgressione degli obblighi imposti

Dispositivo

Note

(1) Le conseguenze previste dalla norma non seguono obbligatoriamente alla trasgressione degli obblighi collegati al regime di libertà vigilata: il giudice ha, infatti, potere discrezionale nel decidere i provvedimenti da adottare in concreto sulla base dei criteri previsti dall'art. 133.

(2) Nell'applicare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, come conseguenza della trasgressione agli obblighi imposti, si prescinde dal momento in cui essa si sia verificata, se cioè prima o dopo la scadenza del termine minimo stabilito per la libertà vigilata. Il termine è previsto, infatti, per la normale situazione di applicazione di una misura di sicurezza: alla sua scadenza il giudice effettua il riesame della pericolosità [v.208] per decidere la necessità di una proroga o revoca. L'art. 231 disciplina, invece, una situazione nella quale si prescinde dalla valutazione della pericolosità sociale ed in cui, al contrario, la trasgressione agli obblighi imposti, conferma ed aggrava quella già accertata, tanto da ritenere indispensabile aggiungere una ulteriore misura di sicurezza o sostituirla con altra più grave.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 29863/2023

2Cass. pen. n. 23857/2020

3Cass. pen. n. 4717/2013

4Cass. pen. n. 27423/2005

5Cass. pen. n. 1534/1996

6Cass. pen. n. 6614/1996

7Cass. pen. n. 2813/1993

8Cass. pen. n. 11869/1992

9Cass. pen. n. 3999/1992