Articolo 518 decies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Importazione illecita di beni culturali
Dispositivo
(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli [518], [518], [518] e [518], importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.