Articolo 518 novies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Dispositivo
(1)É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 30653/2024
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies c.p., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30653 del 5 giugno 2024)
2Cass. pen. n. 45841/2012
Il reato di omessa denuncia di acquisto di opere di interesse culturale (art. 173 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) tutela non soltanto il patrimonio storico-artistico-ambientale la cui valenza culturale è oggetto di formale dichiarazione, ma anche i beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competente.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45841 del 18 ottobre 2012)