Articolo 518 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ricettazione di beni culturali
Dispositivo
(1)Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli [628], terzo comma, o [628], e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo [629], secondo comma (2).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 33957/2017
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33957 del 14 giugno 2017)