Articolo 518 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Impiego di beni culturali provenienti da delitto
Dispositivo
(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli [518] e [518], impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.