Articolo 250 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Commercio col nemico

Dispositivo

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4] 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo [248], commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (1).

Note

(1) La norma, che non ha mai trovato applicazione pratica, disciplina il cosiddetto favoreggiamento economico indiretto, qual reato plurisoggettivo che si realizza al tempo di guerra o quando vi sia imminente pericolo della stessa attraverso lo scambio di beni e servizi con il nemico, anche per via indiretta (si pensi al caso degli intermediari o all'interposizione di cittadini di Stati neutrali).