Articolo 251 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Dispositivo

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (1).

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura [c.p.m.g. 162].

Note

(1) La norma sanziona l'inadempimento di forniture in tempo di guerra, figura speciale dell'inadempimento di pubbliche forniture (v.355). Si tratta di un reato proprio, addebitabile solo a coloro che hanno assunto determinati obblighi contrattuali con lo Stato o altro ente indicato e che, in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa, non abbiano adempiuto a tali contratti di fornitura sia di cose, mobili ed immobili (es.: dei locali adibiti a deposito delle scorte alimentari), che di opere (ossia i servizi di carattere manuale ed intellettuale) che siano tali da permettere alle forze armate di continuare a combattere ed alla popolazione civile di resistere.