Articolo 251 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Dispositivo

Note

(1) La norma sanziona l'inadempimento di forniture in tempo di guerra, figura speciale dell'inadempimento di pubbliche forniture (v.355). Si tratta di un reato proprio, addebitabile solo a coloro che hanno assunto determinati obblighi contrattuali con lo Stato o altro ente indicato e che, in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa, non abbiano adempiuto a tali contratti di fornitura sia di cose, mobili ed immobili (es.: dei locali adibiti a deposito delle scorte alimentari), che di opere (ossia i servizi di carattere manuale ed intellettuale) che siano tali da permettere alle forze armate di continuare a combattere ed alla popolazione civile di resistere.