Articolo 266 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Dispositivo
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
Note
(1) Il reato in esame prevede due condotte alternative. Viene infatti incriminata sia l'istigazione o violazione sia l'apologia. Data la loro genericità della fattispecie, sono state oggetto di forti critiche, la Corte Costituzionale però ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma, ritenendola sufficientemente determinata e non limitante l'esercizio delle libertà politiche e del diritto di manifestazione del pensiero.Per quanto attiene alla prima condotta si ricordi che con sentenza 21 marzo 1989, n. 139 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
(2) Si deve intendere per luogo aperto al pubblico quello in cui un numero indeterminato di persone può confluire, seguendo determinate modalità. Quindi è ravvisato il reato in esame nel fatto di chi, all'ingresso di una caserma, distribuisce ai militari dei volantini che puntualizzano la connotazione antidemocratica dell'Esercito.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 18621/2016
È configurabile il concorso formale tra il reato di minaccia a pubblico ufficiale e quello di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), trattandosi di reati comuni con eventi diversi, previsti a tutela di beni giuridici non sovrapponibili, quali la P.A. il primo, e la personalità dello Stato, il secondo.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 18621 del 23 giugno 2016)
2Cass. pen. n. 44789/2010
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44789 del 30 novembre 2010)
3Cass. pen. n. 7979/1992
Perché agli effetti della legge penale possa ritenersi sussistere il requisito della «pubblicità» del fatto è sufficiente, ai sensi dell'art. 266, quarto comma, n. 2, c.p., che il fatto sia commesso, oltre che in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell'art. 331 c.p.p. (Fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l'espressione oltraggiosa verso la Divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della «pubblicità» sarebbe necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 7979 del 15 luglio 1992)
4Cass. pen. n. 10428/1989
Integra gli estremi del reato di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi l'apologia, compiuta mediante scritte su edifici e cose mobili, di fatti posti in essere o propugnati dalle brigate rosse e cioè la lotta armata per il comunismo ed il sovvertimento dello stato cosiddetto imperialista, contrari all'ordinamento democratico e quindi al giuramento di fedeltà prestato dai militari stessi alla Repubblica ed ai doveri più specifici della disciplina.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10428 del 17 luglio 1989) Corte cost. n. 139/1989È illegittimo costituzionalmente l'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione».(Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 21 marzo 1989)