Articolo 267 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Disfattismo economico

Dispositivo

Note

(1) La norma configura un'ipotesi speciale di aggiotaggio (v.501), dalla quale si differenzia in quanto l'atto criminoso viene sanzionato se posto in essere in tempo di guerra e qualora sia in pericolo la resistenza delle Stato. Si tratta di un reato a forma libera, quindi non rileva quali mezzi siano stati adoperati, ma il fatto che siano stati idonei a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori pubblici o privati. Perdepressione del corso dei cambis'intende la situazione in cui la moneta nazionale subisce un deprezzamento forte, maggiore di quello che si verifica in dipendenza dalle oscillazioni indotte dalle contrattazioni e dagli scambi monetari. Mentre l'influenza sul mercato dei titoli o valorisi ha quando vi è un'alterazione della quotazione dei valori ammessi alla quotazione di borsa, che provoca così un ribasso o un rialzo artificioso.

(2) L'esposizione a pericolo della resistenza della nazione di fronte al nemico non è una condizione di punibilità (v.44), bensì l'evento stesso del reato, dal momento che risulta causalmente connessa alla condotta.