Articolo 280 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3 della l. 14 febbraio 2003, n. 34.

(2) Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi inidonei a creare il panico nella collettività.

(3) Il delitto in esame rientra tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 quater del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 8069/2010