Articolo 280 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Atti di terrorismo nucleare
Dispositivo
(1)E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo [270]:
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo [270]:
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153.