Articolo 284 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Per insurrezione s'intende la sollevazione di una moltitudine concorde, anche se non organizzata. Quindi sebbene sia un reato comune, non può dirsi monosoggettivo.

(2) La norma prevede due diverse ipotesi di reato per le quali era prevista la pena di morte , poi sostituita con quella dell'ergastolo, stante l'abrogazione della prima dall'ordinamento penale italiano (v.17). Il comma primo è dedicato allapromozione di un'insurrezione armata, ovvero alla criminalizzazione dell'attività diretta a istigare la popolazione a insorgere in armi contro i poteri dello Stato.

(3) Il comma secondo è invece dedicato allapartecipazione(es. chi svolge funzioni esecutive) edirezione(es. gli informatori, gli agenti di collegamento), come aggravante speciale, ad un'insurrezione armata. Si tratta in questo caso di reati di danno, dal momento che presuppongono il verificarsi di detta insurrezione.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 4563/1991

2Cass. pen. n. 54/1983

3Cass. pen. n. 2028/1982