Articolo 285 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Devastazione, saccheggio e strage

Dispositivo

Note

(1) Le condotte, alternativamente rilevanti, coincidono sostanzialmente con quelle di devastazione, saccheggio e strage previste dai reati di cui agli artt.419 e422, dalle quali si differenziano, non solo perché integrano un delitto di attentato, ma soprattutto per la finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.

(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v17).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 26628/2024

2Cass. pen. n. 38184/2022

3Cass. pen. n. 25436/2007

4Cass. pen. n. 11290/1993

5Cass. pen. n. 10233/1988

6Cass. pen. n. 4932/1986

7Cass. pen. n. 13466/1980

8Cass. pen. n. 1538/1979

9Cass. pen. n. 1684/1978

10Cass. pen. n. 1/1970