Articolo 289 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sequestro di persona a scopo di coazione

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 14316/2022

2Cass. pen. n. 29507/2019