Articolo 288 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Dispositivo
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero (1), è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare (2).
Note
(1) Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui uno o più cittadini vengono arruolati o sono loro consegnate armi o munizioni, senza la necessità che tali soggetti siano passati all'estero o abbiano preso effettivamente servizio.
(2) Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che aumenta di un terzo la pena prevista.