Articolo 295 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Dispositivo

Chiunque nel territorio dello Stato [4] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale (1) del Capo di uno Stato estero (2) è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo [298], [300], [301]-[309].

Note

(1) La condotta punita consiste in un attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, intesa come libertà fisica o di movimento, quindi è del tutto identica a quella descritta per il Presidente della Repubblica (v.276). Si deve però specificare che viene perseguita la sola condotta realizzatasi entro i confini del territorio italiano.

(2) IlCapo di Stato esteroè colui che, in base al diritto internazionale e al riconoscimento particolare dell'Italia, ha la rappresentanza di un ente territoriale sovrano e che quindi incarna simbolicamente lo Stato di appartenenza. Per quanto attiene al Pontefice, si richiama l'art. 8 del Trattato tra Santa Sede e Italia del 11 febbraio 1929 (cd. Patti Lateranensi), secondo il quale le offese e le ingiurie dirette alla persona del Pontefice dovevano essere punite alla pari di quelle dirette alla persona del re. La dottrina maggioritaria dunque ritiene che in tali casi attualmente non trovi applicazione la norma in esame, bensì l'art. 276, che tutela il Presidente della Repubblica italiana.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 947/1979

L'art. 295 c.p. concerne la libertà personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertà di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilità della persona, mentre l'art. 296 dello stesso codice riguarda la libertà morale, concepita come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 947 del 27 gennaio 1979)