Articolo 296 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Offesa alla libertà dei Capi di Stati Esteri

Dispositivo

Chiunque nel territorio dello Stato [4], fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente (1), attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni [298], [300], [301], [313].

Note

(1) La clausola di riserva deve essere intesa nel senso che, qualora l'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo metta in pericolo la sua libertà fisica o la sua incolumità, trova applicazione il disposto dell'art. 295.