Articolo 299 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Dispositivo
Chiunque nel territorio dello Stato [4] vilipende, con espressioni ingiuriose (1), in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000 [300], [313].
Note
(1) L'articolo è stato modificato con l. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha inserito l'inciso "espressioni ingiuriose", orientando così tale disposizione alla criminalizzazione delle sole condotte di vilipendio verbale, a differenza dell'art. 292, che prevede anche la sanzionabilità del vilipendio materiale o reale diretto.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 30510/2023
In tema di delitti contro gli Stati esteri, integra il reato di offesa alla bandiera di uno Stato estero, di cui all'art. 299 cod. pen., la distruzione della bandiera dell'Unione Europea, trattandosi di organismo internazionale che rappresenta, singolarmente e nel loro insieme, gli Stati membri.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30510 del 6 aprile 2023)