Articolo 300 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condizione di reciprocità

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli [295], [296], [297] (1) e [299] si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo [298], soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (2) [575]-[624], ma la pena è aumentata [64].

Note

(1) L'articolo 297 è stato abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).

(2) Viene comunque garantita una residuale tutela, anche in mancanza della condizione di reciprocità, tramite la previsione di una circostanza aggravante speciale, da applicarsi però ai comuni delitti contro la persona e contro il patrimonio.