Articolo 306 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Banda armata: formazione e partecipazione

Dispositivo

Note

(1) In assenza di una definizione legislativa, all'interno del concetto dibanda armatasono stati ricondotti diversi gruppi armati. Tendenzialmente vien comunque definita come un gruppo di persone tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con armamento, organizzato in modo idoneo alla scopo e soggetto al comando di uno o più capi.

(2) Sono previste due autonome ipotesi delittuose: la formazione di una banda armata (comma 1), un reato plurisoggettivo, e la partecipazione alla banda armata (comma 2), un reato monosoggettivo. In questo ultimo caso, essendo caratterizzato dalla non essenzialità del partecipe all'esistenza dell'associazione, se si hanno una pluralità di partecipi, al contempo si realizzano altrettanti distinti reati di partecipazione.

Massime giurisprudenziali (23)

1Cass. pen. n. 16549/2010

2Cass. pen. n. 37119/2007

3Cass. pen. n. 12098/2004

4Cass. pen. n. 7451/1998

5Cass. pen. n. 11344/1993

6Cass. pen. n. 6682/1992

7Cass. pen. n. 5437/1992

8Cass. pen. n. 3744/1992

9Cass. pen. n. 17574/1989

10Cass. pen. n. 13850/1989

11Cass. pen. n. 7063/1989

12Cass. pen. n. 6582/1989

13Cass. pen. n. 3160/1989

14Cass. pen. n. 2101/1989

15Cass. pen. n. 8347/1988

16Cass. pen. n. 6952/1988

17Cass. pen. n. 9998/1987

18Cass. pen. n. 6979/1985

19Cass. pen. n. 5601/1985

20Cass. pen. n. 5577/1985

21Cass. pen. n. 1540/1985

22Cass. pen. n. 1964/1984

23Cass. pen. n. 14/1984