Articolo 307 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Dispositivo

Note

(1) Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt.305 e306 relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.

(2) Si tratta di una norma a più fattispecie, in quanto le condotte sono tra loro in rapporto di alternatività formale, quindi la loro contemporanea realizzazione non configura un concorso di reati, bensì un unico delitto.

(3) L'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena, quindi non estendibile ai concorrenti. A tal proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativamente alla parte in cui la disposizione in esame non include nella nozione di prossimo congiunto la donna convivente more uxorio con l'imputato, da cui ha avuto un figlio (sen. 18 novembre 1986, n. 237).

(4) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 49898/2015

2Cass. pen. n. 41139/2010

3Cass. pen. n. 11344/1993

4Cass. pen. n. 5437/1992

5Cass. pen. n. 14612/1989

6Cass. pen. n. 2101/1989

7Cass. pen. n. 11949/1987

8Cass. pen. n. 6092/1984

9Cass. pen. n. 617/1984