Articolo 311 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Dispositivo

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (1).

Note

(1) Si tratta di una circostanza attenuante che dipende dalla gravità effettiva del fatto e per questo si differenzia dall'attenuante generica di cui all'art. 114, che invece si riferisce all'importanza del ruolo svolto dall'imputato nel concorso.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 47610/2024

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47610 del 22 ottobre 2024)

2Cass. pen. n. 26628/2024

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285, cod. pen. nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311, cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto).–In tema di strage "politica", diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, la configurabilità della diminuente della lieve entità ex art. 311, cod. pen. non è esclusa dall'essere la condotta posta in essere al fine di uccidere e idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità, ferma restando la necessità di un giudizio complessivo che dia conto della lieve offensività del fatto, sicché, nel caso in cui risulti prodotta la morte di una o più persone, essa tendenzialmente non può essere applicata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'avvenuto riconoscimento della attenuante nonostante l'astratta micidialità dei mezzi usati, per avere gli imputati collocato in orario notturno ed in luogo isolato due ordigni esplosivi, con innesco a distanza di circa trenta minuti l'uno dall'altro e a diversi metri dall'obiettivo, così cagionando danni modesti alle cose, ma alcun evento lesivo per le persone). (Vedi: n. 8944 del 1986, Rv. 176504 - 01; n. 4588 del 1984, Rv. 164238 - 01; n. 14724 del 1986, Rv. 174743 - 01).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26628 del 24 aprile 2024)

3Cass. pen. n. 9820/2024

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9820 del 26 gennaio 2024)

4Cass. pen. n. 18981/2017

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18981 del 22 febbraio 2017)

5Cass. pen. n. 28468/2013

L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28468 del 2 luglio 2013)

6Cass. pen. n. 14724/1986

La circostanza attenuante — prevista dall'art. 311 c.p. in tema di delitti contro la personalità dello Stato — della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 c.p. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (Nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14724 del 23 dicembre 1986)

7Cass. pen. n. 4938/1986

La diminuente prevista dall'art. 311 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato presuppone che il fatto nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa è esclusa quando manchi il suddetto requisito o in rapporto all'evento o anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero in rapporto all'entità del danno o del pericolo. Detta diminuente, cioè, attesa la sua natura obiettiva, deve essere riguardata in relazione alle dimensioni dell'associazione eversiva, al contenuto del programma operativo ed alla sua eventuale, articolata esecuzione e non già al grado di attività svolta dall'associato nell'ambito dell'organizzazione. (Nella specie è stato escluso che, in relazione alla consistenza del gruppo fiorentino delle UCC, al programma dello stesso che aveva, tra l'altro, il fine di intraprendere la guerra civile, alla concreta attività posta in essere comprendente delitti di rilevante gravità, potesse ravvisarsi un fatto di lieve entità).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4938 del 5 giugno 1986)

8Cass. pen. n. 1/1970

La valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell'applicabilità della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 c.p. (lieve entità del fatto) al reato di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), va fatta con riferimento non già all'attività operativa apportata alla organizzazione dall'associato, bensì alle dimensioni dell'associazione cospirativa e al contenuto del suo programma operativo.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1 del 18 marzo 1970)